Preposti: 12 ore di corso base e aggiornamento biennale dopo l'Accordo 2025
L'Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 raddoppia la durata del corso base preposti (da 8 a 12 ore) e introduce l'aggiornamento biennale di 6 ore (prima era quinquennale). Guida operativa: contenuti, scadenze, come gestire l'aumento di frequenza.
Il preposto è la figura più impattata in modo numerico dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025: corso base da 8 a 12 ore, aggiornamento da quinquennale a biennale. Il preposto è la figura di vigilanza concreta sul lavoro (D.Lgs. 81/2008, art. 19) e l'anello operativo del sistema della prevenzione: se è formato male o ad anni di distanza dall'evoluzione normativa, l'intero sistema si indebolisce. Questa guida copre durate, contenuti rafforzati, transizione per chi è già preposto, sanzioni, gestione dell'aumento di frequenza; per il quadro normativo ampio è disponibile la guida completa all'Accordo Stato-Regioni 2025.
Cosa è cambiato per i preposti con l'Accordo Stato-Regioni 2025?
Due cose: il corso base passa da 8 a 12 ore con contenuti rafforzati, e l'aggiornamento diventa biennale da 6 ore (prima quinquennale).
Le due novità diventano operative al 24 maggio 2026, fine del periodo transitorio. Il raddoppio non è solo adempimento orario: l'Accordo ha riscritto anche i contenuti, riducendo la normativa teorica e aumentando le ore di competenze operative (appalti, comunicazione, sorveglianza, valutazione sul campo).
L'aggiornamento biennale è la novità con impatto operativo più ricorrente. Un preposto formato oggi farà il primo aggiornamento entro due anni, il secondo entro quattro: la frequenza è due volte e mezzo superiore al regime precedente. Per le aziende con più preposti significa un carico amministrativo annuale stabile invece che un evento concentrato ogni cinque anni. La motivazione è esplicita nell'Accordo: il preposto è esposto a contesti di lavoro diversi e normative tecniche che evolvono, e una formazione che si aggiorna ogni cinque anni rischia di essere allineata a un mondo che è cambiato.
Quali sono i contenuti delle 12 ore del nuovo corso base preposti?
Cinque aree: obblighi normativi, gestione degli appalti, comunicazione, sorveglianza attiva, valutazione operativa dei rischi sul lavoro reale.
Le 12 ore si articolano in sei moduli coerenti con il ruolo operativo del preposto. Obblighi del preposto (2 ore) entra nel dettaglio dell'art. 19 del D.Lgs. 81/2008: vigilanza sull'osservanza delle procedure, segnalazione delle deficienze, autorità correttiva. Gestione degli appalti e subappalti (2 ore) copre l'art. 26, gestione delle interferenze, rapporto con committente e CSE.
Comunicazione efficace con i lavoratori (2 ore) include lavoratori non italofoni, gestione del feedback, escalation. Sorveglianza attiva (2 ore): routine di osservazione, checklist comportamentali, gestione del near miss. Valutazione operativa dei rischi sul campo (2 ore) sviluppa la capacità di leggere il rischio sul posto di lavoro e proporre contromisure immediate. La verifica finale conforme all'Articolo 7 (2 ore) chiude il percorso con almeno 30 domande e soglia 70% — vedi la guida Articolo 7.
| Area | Ore | Cosa il preposto deve saper fare alla fine |
|---|---|---|
| Obblighi del preposto (art. 19) | 2 | Riconoscere le proprie responsabilità penali e applicarle in vigilanza quotidiana |
| Gestione appalti e subappalti (art. 26) | 2 | Identificare le interferenze in cantiere temporaneo e dialogare con CSE/committente |
| Comunicazione efficace | 2 | Istruire lavoratori italofoni e non, gestire feedback ed escalation |
| Sorveglianza attiva | 2 | Strutturare routine di osservazione, registrare near miss, applicare correzioni |
| Valutazione operativa dei rischi sul campo | 2 | Leggere il rischio reale del posto di lavoro e proporre contromisure immediate |
| Verifica finale (Articolo 7) | 2 | Superare 30 domande con soglia 70%, oppure colloquio orale individuale |
In un cantiere temporaneo edilizio di 8-12 lavoratori il preposto gestisce ogni giorno: controllo dell'uso corretto del DPI, interfaccia con CSE e committente, verifica delle imbracature anticaduta degli operai in quota, interferenze con subappaltatori (scavi paralleli, impianti elettrici, finiture). Le 12 ore sono dimensionate per queste situazioni concrete, non per affogare il preposto in normativa generale.
Perché l'aggiornamento è diventato biennale?
Il legislatore ha deciso che la frequenza quinquennale era troppo bassa per una figura esposta a evoluzioni normative continue e a cantieri sempre diversi.
In cinque anni cambiano contesti di lavoro, tecnologie e normative. Un preposto formato nel 2020 era allineato al regime pre-Accordo 2025: dal 2026 deve essere allineato al nuovo regime. La frequenza biennale è il compromesso tra costo organizzativo per le aziende e necessità di mantenere il preposto effettivamente competente.
L'aggiornamento è di 6 ore. La continuità è il punto chiave: le 6 ore devono toccare le evoluzioni del biennio (modifiche normative, nuovi rischi tecnici nel settore, novità giurisprudenziali rilevanti), non ripetere i contenuti del corso base.
Per enti di formazione e aziende che gestiscono la formazione internamente, l'aggiornamento biennale richiede pianificazione editoriale: cosa è cambiato nel biennio? Quali sentenze hanno chiarito gli obblighi del preposto? Quali interpelli della Commissione hanno modificato l'interpretazione degli articoli 19 o 26? Senza questa pianificazione l'aggiornamento si svuota e diventa adempimento formale.
Cosa succede a un preposto formato con il vecchio Accordo del 2011?
Resta valido, non deve rifare il corso base. Deve fare un aggiornamento di 6 ore entro la prima scadenza biennale dal suo ultimo aggiornamento.
La formazione pregressa resta valida: nessun preposto deve rifare le 8 ore del 2011. L'aggiornamento biennale di 6 ore colma il gap tra il vecchio e il nuovo regime, normativo (Accordo 2025, D.L. 159/2025 convertito in Legge 198/2025, Circolare INL 1/2026) e operativo (appalti, comunicazione, sorveglianza attiva).
Due casi tipici. Caso A: un preposto formato nel 2020 con aggiornamento 2024 deve fare il prossimo entro il 2026 (biennale dall'ultimo, non 2024 → 2029). Caso B: un preposto formato nel 2018 e mai aggiornato deve fare l'aggiornamento di 6 ore entro il 24 maggio 2026. Saperia traccia per ogni preposto la data dell'ultimo aggiornamento e calcola automaticamente la nuova scadenza biennale, evitando errori di transizione.
Un terzo caso ricorre quando il preposto cambia mansione o settore (es. da magazzino logistica a cantiere edile): serve formazione integrativa sui nuovi rischi, oltre all'aggiornamento ordinario. Va completata prima che il preposto eserciti la nuova mansione; in caso di infortunio nel periodo di transizione, l'assenza configura responsabilità penale del datore.
Quali sono le sanzioni se un preposto non è aggiornato?
La responsabilità ricade sul datore di lavoro ex articolo 55 del DLgs 81/2008. Sanzioni penali da arresto 2-4 mesi o ammenda 1.474-6.388 euro.
L'articolo 55 del D.Lgs. 81/2008 prevede sanzioni penali per l'inosservanza degli obblighi formativi imposti al datore di lavoro dall'art. 37. Il responsabile della formazione del preposto è il datore di lavoro, non il preposto stesso. Il preposto resta titolare di responsabilità penale propria per il suo operato ex art. 19, ma sull'obbligo formativo la titolarità è del datore.
Il rischio ispettivo nel 2026 è aumentato concretamente. Il D.L. 159/2025 convertito in Legge 198/2025 ha autorizzato 300 nuovi ispettori INL, e la Circolare INL n. 1 del 23 febbraio 2026 ha orientato i controlli verso la verifica sostanziale: l'ispettore può chiedere al preposto di spiegare a voce come vigila sull'uso dei DPI o come gestisce un'interferenza in cantiere. Se la risposta è incoerente con l'attestato, anche un fascicolo formativo formalmente in regola non protegge il datore. La guida HSE/RSPP approfondisce questo orientamento ispettivo.
Un caso: preposto formato nel 2020, aggiornato a livello documentale ma in ispezione non sa spiegare la propria responsabilità ex art. 26 sui subappaltatori. L'ispettore rileva il difetto formativo sostanziale: la sanzione si applica al datore anche con attestato valido.
Come si gestisce praticamente l'aumento di frequenza degli aggiornamenti?
Servono pianificazione anticipata, banca domande dedicata per gli aggiornamenti biennali, e un sistema di notifica delle scadenze per non perdere preposti fuori finestra.
Tre aspetti operativi convergono. Pianificazione: con 10 preposti aziendali, il datore deve programmare aggiornamenti ogni 2 anni anziché ogni 5 — più del doppio del carico precedente, soprattutto con preposti distribuiti su più stabilimenti. Senza un calendario mappato sui 4-6 anni successivi, la sovrapposizione di scadenze è ingestibile.
Banca domande: per un corso di aggiornamento di 6 ore servono almeno 10 domande conformi all'Articolo 7. Una banca rotativa di 30-40 domande per area evita di riproporre lo stesso pool ad ogni biennio. Notifiche di scadenza: ogni preposto ha la propria data di rinnovo. Senza un sistema che tracci per lavoratore e invii notifiche al datore 60 giorni prima, il rischio di scadenze mancate è alto.
Saperia copre nativamente i tre aspetti: generazione della banca domande etichettata per area e livello di Bloom, tracciamento delle scadenze per singolo preposto, campagne di follow-up automatiche con anticipo configurabile, integrazione con l'LMS aziendale per consolidare i fascicoli decennali.
Un'azienda manifatturiera di 200 dipendenti con 12 preposti tra produzione, magazzino e ufficio: pre-Accordo organizzava un evento di aggiornamento ogni 5 anni per tutti. Post-Accordo deve programmare aggiornamenti biennali differenziati: 4 preposti scadono nel 2026, 3 nel 2027, 5 nel 2028. Senza tracking digitale per singolo lavoratore la sovrapposizione diventa ingestibile e il rischio sanzionatorio aumenta a ogni ciclo.
Operativamente, cosa fare adesso
Per il datore con più preposti la prima azione è mappare oggi date di prima formazione e ultimo aggiornamento per ogni preposto e disegnare il calendario aggiornamenti dei prossimi 4-6 anni. La seconda è verificare che i contenuti dei corsi erogati includano le cinque aree rafforzate dall'Accordo: un aggiornamento generico da 6 ore senza focus su appalti, comunicazione, sorveglianza e valutazione operativa non rispetta lo spirito dell'Accordo. La terza è verificare che la verifica finale segua i parametri dell'Articolo 7 anche nell'aggiornamento (10 domande minime, soglia 70%, verbale).
Il quadro normativo ampio è nella guida completa Accordo Stato-Regioni 2025; i dettagli sulla verifica finale sono nella guida Articolo 7 verifica di apprendimento. Per vedere come la gestione delle scadenze biennali e la banca domande per aggiornamento operano su un'azienda con più preposti è disponibile una dimostrazione di 15 minuti.
Riferimenti normativi
L'aggiornamento di ore e frequenza per i preposti è introdotto dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025. Si interseca con gli articoli 19 (obblighi del preposto), 26 (appalti), 37 (formazione) e 55 (sanzioni) del D.Lgs. 81/2008. I requisiti del formatore restano disciplinati dal DM 6 marzo 2013; il D.L. 159/2025 convertito in Legge 198/2025 prevede un ulteriore Accordo Stato-Regioni entro 90 giorni per definire i criteri aggiornati di accreditamento. La Circolare INL n. 1 del 23 febbraio 2026 ha chiarito le modalità con cui gli ispettori verificano l'effettiva competenza del preposto sul luogo di lavoro.
Le risposte alle domande più frequenti
Quante ore deve fare ora il corso base preposti dopo l'Accordo 2025?
12 ore, contro le 8 ore precedenti. L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha raddoppiato la durata del modulo di base aggiungendo contenuti su obblighi normativi, gestione degli appalti, comunicazione, sorveglianza e valutazione del rischio. La verifica finale segue i parametri dell'Articolo 7 (almeno 30 domande, soglia 70%).
Ogni quanto deve fare aggiornamento un preposto nel 2026?
Ogni 2 anni, con durata minima 6 ore. Prima dell'Accordo 2025 l'aggiornamento era quinquennale: la frequenza diventa quindi due volte e mezzo superiore. Lo scopo dichiarato è mantenere il preposto allineato all'evoluzione dei rischi specifici dell'attività e alle eventuali modifiche normative recenti.
Un preposto formato con il vecchio Accordo del 2011 deve rifare il corso?
No, non deve rifare il corso base. Deve fare un aggiornamento di 6 ore entro la prima scadenza biennale a partire dalla data del suo ultimo aggiornamento o, in mancanza, entro il 24 maggio 2026. La formazione pregressa resta valida come base; l'aggiornamento biennale colma il gap di contenuti.
Quali sono i contenuti rafforzati del nuovo corso preposti?
Le 12 ore enfatizzano cinque aree: obblighi normativi del preposto (DLgs 81/08 art. 19), gestione degli appalti e subappalti, comunicazione efficace con i lavoratori, sorveglianza attiva sul lavoro, valutazione operativa dei rischi sul campo. La parte normativa generale resta marginale rispetto alle competenze operative di gestione.
Chi può fare il formatore di un corso preposti?
Il formatore deve avere i requisiti del DM 6 marzo 2013 in materia di qualificazione del formatore sulla sicurezza, integrato con i nuovi criteri di accreditamento in corso di definizione dopo l'Accordo 2025. Tipicamente sono RSPP esperti, ingegneri della sicurezza, consulenti HSE con esperienza dimostrata nel settore di riferimento.
Cosa devo fare se un preposto cambia mansione o passa a un nuovo cantiere?
Quando il preposto cambia settore o tipologia di lavoro (es. da magazzino logistica a cantiere edile), è necessaria una formazione integrativa specifica sui nuovi rischi, oltre all'aggiornamento biennale ordinario. La nuova formazione si aggiunge al fascicolo formativo decennale e va completata prima che il preposto eserciti effettivamente la nuova mansione.