Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025: cosa cambia per la formazione sulla sicurezza
Guida pratica al nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025: ore di formazione aggiornate per datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori; verifica finale obbligatoria (30 domande, soglia 70%); periodo transitorio fino al 24 maggio 2026; verifica di efficacia formativa. Aggiornato con la Circolare INL 1/2026.
L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 è il provvedimento più rilevante degli ultimi dieci anni in materia di formazione sulla sicurezza sul lavoro. Sostituisce e accorpa gli Accordi del 2011, 2012 e 2016 in un unico testo, e introduce per la prima volta in modo sistematico due obblighi nuovi: la verifica finale dell'apprendimento in ogni corso e la verifica di efficacia formativa a distanza dalla formazione. Dal 24 maggio 2026, fine del periodo transitorio, tutti gli enti di formazione e tutti i datori di lavoro devono essere pienamente conformi.
Questa guida raccoglie tutto quello che serve sapere per adeguarsi: ore di formazione aggiornate per ogni figura, regole della verifica finale (numero di domande, soglia di superamento, modalità ammesse), tracciabilità decennale richiesta, e cosa cercano gli ispettori INL dopo la Circolare 1/2026.
Cos'è esattamente il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025?
L'Accordo è un testo unico che sostituisce e aggiorna tutti gli accordi precedenti sulla formazione obbligatoria sulla sicurezza, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025 dopo l'intesa Stato-Regioni del 17 aprile.
Le novità strutturali rispetto al passato sono tre. Primo, la formazione non è più trattata come adempimento documentale ma come processo che deve produrre apprendimento misurabile. Secondo, la verifica finale dell'apprendimento diventa obbligatoria per ogni corso, sia iniziale sia di aggiornamento, mentre prima era prevista solo per alcune figure. Terzo, il datore di lavoro deve poter dimostrare l'efficacia formativa nel tempo, non solo l'avvenuta erogazione del corso.
L'Accordo prevede un periodo transitorio di 12 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta. Significa che enti di formazione e aziende hanno tempo fino al 24 maggio 2026 per allinearsi: dopo quella data, ogni nuovo corso erogato deve rispettare le nuove regole.
Quali sono le ore di formazione aggiornate per ogni figura?
Le durate sono cambiate per quasi tutte le figure professionali, e in qualche caso sono aumentate sostanzialmente. La tabella sotto sintetizza la situazione post-24 maggio 2026.
| Figura | Corso base | Modulo aggiuntivo | Aggiornamento |
|---|---|---|---|
| Datore di lavoro | 16 ore (nuovo obbligo) | + 6 ore cantieri se affidatario | 6 ore quinquennale |
| Dirigente | 12 ore (prima erano 16) | + 6 ore cantieri | 6 ore quinquennale |
| Preposto | 12 ore (prima erano 8) | — | 6 ore biennale (prima quinquennale) |
| Lavoratore | Invariato per durata, ma con verifica finale obbligatoria | Modulo rischio specifico secondo il livello di rischio dell'attività | 6 ore quinquennale, con verifica finale |
| RSPP datore di lavoro (DLSPP) | Variabile per rischio (16-48 ore) | — | 6-14 ore quinquennale |
Le novità più rilevanti sono due. Il datore di lavoro ha per la prima volta un obbligo formativo completo di 16 ore: prima non aveva un percorso formativo strutturato a meno che non coprisse direttamente il ruolo di RSPP. Il preposto vede l'aggiornamento passare da quinquennale a biennale, una frequenza tripla rispetto a prima.
Cosa prevede l'articolo 7 sulla verifica finale dell'apprendimento?
L'articolo 7 dell'Accordo rende obbligatoria la verifica finale in ogni corso. Il test scritto deve contenere almeno 30 domande nei corsi iniziali e 10 nei corsi di aggiornamento, con multiple choice ad almeno 3 alternative; si supera al 70% di risposte corrette.
Le modalità ammesse dall'Accordo per la verifica finale sono quattro, a scelta del formatore in base alla tipologia di corso:
- Test scritto a risposta multipla, secondo i parametri sopra.
- Colloquio orale individuale, con domande sui contenuti del corso e verbalizzazione degli argomenti trattati.
- Simulazione finalizzata a verificare competenze tecnico-professionali.
- Prova pratica per i corsi con contenuto applicativo (es. addestramento all'uso di attrezzature).
Per ogni verifica deve essere prodotto un verbale che attesti l'esito, conservato insieme al fascicolo del corso. Se la verifica è un colloquio, il verbale deve includere gli argomenti specifici che sono stati discussi con il singolo lavoratore.
Importante. La verifica finale non è un nuovo obbligo "in più": è il presupposto per il rilascio dell'attestato. Un corso senza verifica finale superata non chiude e l'attestato non può essere emesso. È il punto su cui gli ispettori INL stanno concentrando i controlli del 2026.
Cosa significa "verifica di efficacia formativa" e perché conta nel 2026?
La verifica di efficacia formativa è la valutazione, a distanza dal corso, se la formazione ha prodotto un cambiamento misurabile nelle conoscenze, nelle competenze o nei comportamenti del lavoratore.
Il principio è diverso dalla verifica finale. La verifica finale misura cosa il lavoratore ha appreso il giorno del test; la verifica di efficacia misura se quell'apprendimento è rimasto, è diventato comportamento, ha avuto effetti misurabili sull'organizzazione. Il nuovo Accordo suggerisce quattro modalità operative, lasciando al datore di lavoro la scelta di quale combinazione applicare:
- Somministrazione di questionari valutativi a 6-12 mesi dal corso, con domande applicate ai casi reali del posto di lavoro.
- Analisi degli infortuni e dei near-miss aziendali pre/post-formazione.
- Check-list di osservazione sul campo da parte di preposti o RSPP, verificando l'applicazione delle procedure formate.
- Interviste o colloqui strutturati con il lavoratore e con il suo preposto.
La responsabilità della verifica di efficacia ricade sul datore di lavoro, non sull'ente formatore. È il datore di lavoro che, in ispezione, deve poter mostrare evidenze di quella verifica. La Circolare INL n. 1 del 23 febbraio 2026 — uscita a chiarimento del D.L. 159/2025 convertito in Legge 198/2025 — ha precisato che la formazione non è più trattata come adempimento documentale: se un lavoratore risulta formato in banca dati ma in ispezione non conosce le procedure di sicurezza, l'azienda è in violazione.
Cosa deve contenere il fascicolo formativo e per quanti anni va conservato?
Il fascicolo formativo va conservato per almeno 10 anni su supporto cartaceo o elettronico, e deve includere il documento progettuale, il registro presenze, il test finale, il verbale di verifica e l'attestato emesso.
Il fascicolo non è un raccoglitore generico: il nuovo Accordo richiede una progettazione formativa documentata e tracciabile. Significa che per ogni corso erogato l'ente di formazione (o il datore di lavoro nel caso di formazione interna) deve produrre e archiviare:
| Documento | Cosa contiene | Chi lo redige |
|---|---|---|
| Documento progettuale | Obiettivi formativi, programma orario, contenuti, metodologie didattiche, criteri di valutazione | Formatore responsabile |
| Registro presenze | Anagrafica lavoratori, ore frequentate per modulo, firma del partecipante | Formatore d'aula |
| Test/prova finale | Domande somministrate, risposte del lavoratore, esito calcolato | Sistema o formatore |
| Verbale di verifica | Esito della verifica di apprendimento, eventuali argomenti del colloquio orale | Formatore |
| Attestato | Estremi del corso, codice univoco, validità, firma del responsabile | Ente erogante |
L'orientamento del Ministero del Lavoro è chiaramente verso la digitalizzazione del fascicolo: il Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro 2026 (DM n. 20 del 12 febbraio 2026) attiva l'interscambio dati tra Ministero del Lavoro, INL e INAIL in tempo reale, e i controlli ispettivi verranno sempre più alimentati da basi dati cross-ente. La Circolare INL n. 1 del 23 febbraio 2026 ha inoltre introdotto il libretto formativo del lavoratore in formato digitale, che sostituisce la versione cartacea e rende accessibile in tempo reale lo storico formativo a datore di lavoro e autorità di controllo. Mantenere il fascicolo in formato esclusivamente cartaceo, pur essendo formalmente conforme, espone a difficoltà operative durante i controlli a sorpresa.
Cosa cambia per gli ispettori INL dopo la Circolare 1/2026?
La Circolare INL 1/2026 ha riorientato i controlli ispettivi dalla verifica documentale alla verifica sostanziale: agli ispettori interessa che il lavoratore conosca effettivamente le procedure di sicurezza, non solo che ci sia un attestato.
In pratica significa che, durante un'ispezione, l'ispettore può chiedere al lavoratore di spiegare a voce una procedura per cui risulta formato, di mostrare come si usa un dispositivo di protezione, di descrivere cosa farebbe in una situazione di emergenza. Se la risposta del lavoratore non è coerente con quanto risulta in banca dati formativa, l'azienda è considerata in violazione del D.Lgs. 81/2008 anche se l'attestato è formalmente valido.
Sono quattro le leve operative che un'azienda può attivare per ridurre questo rischio:
- Selezionare quiz personalizzati sui propri rischi. Domande generiche tratte da banche pubbliche o LLM senza vincolo sul materiale del corso non producono apprendimento misurabile sulle specificità aziendali.
- Documentare la verifica di efficacia a 6 mesi. Anche un questionario semplice somministrato online a metà del periodo formativo, se conservato, è evidenza preziosa.
- Coinvolgere i preposti. Una check-list di osservazione mensile sul campo, anche breve, dimostra che la formazione è "vissuta" e non solo somministrata.
- Tracciare digitalmente tutto. Audit log dei comportamenti formativi, registro presenze elettronico, certificati con codice univoco verificabile.
Cosa serve fare entro il 24 maggio 2026 per essere conformi?
Entro il 24 maggio 2026, fine del periodo transitorio, ogni ente di formazione e ogni datore di lavoro deve avere allineato sei elementi: aggiornamento delle ore di corso, verifica finale strutturata, verbale archiviato, fascicolo decennale, processo di verifica efficacia attivo, formatori con i nuovi requisiti di accreditamento.
La checklist sintetica da eseguire prima della scadenza:
- Mappatura dei corsi in essere: per ogni corso erogato verificare se le ore rispettano i nuovi minimi e se ci sono moduli aggiuntivi obbligatori (in particolare i 6h cantieri per datori e dirigenti affidatari).
- Banca domande aggiornata: per ogni corso una banca di almeno 30 domande (10 per aggiornamento), aderenti ai contenuti specifici del corso, con livelli di difficoltà bilanciati.
- Sistema di verifica finale strutturato: una piattaforma che gestisca il test, calcoli il 70% e produca il verbale firmato. La verifica oramai si fa online o ibrida nella maggior parte dei casi.
- Politica di verifica di efficacia: una procedura aziendale che descriva come, quando e con quali strumenti il datore di lavoro misura l'efficacia dei corsi a 6-12 mesi.
- Archivio digitale decennale: dove vengono conservati documento progettuale, registro presenze, esito test, verbale, attestato. Backup e ridondanza inclusi.
- Formatori accreditati con i nuovi criteri: in attesa dei criteri definitivi di accreditamento, almeno verificare che i propri formatori abbiano i requisiti previsti dall'Accordo del 2016 (continueranno a valere come base).
Saperia copre nativamente quattro di questi sei elementi (banca domande, verifica finale strutturata, verifica di efficacia automatica a 3-12 mesi, archivio digitale decennale) integrandosi con gli LMS esistenti — Moodle, Docebo, sistemi proprietari — senza sostituirli. Si può approfondire il funzionamento sulla pagina dedicata all'Accordo 2025 o richiedere una dimostrazione di 15 minuti su un corso reale.
Riferimenti normativi
- Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR, Conferenza permanente Stato-Regioni-Province autonome), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025.
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare l'art. 37 sulla formazione dei lavoratori.
- D.L. 31 ottobre 2025, n. 159 "Misure urgenti per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e per la protezione civile", convertito con modifiche in Legge 29 dicembre 2025, n. 198.
- Circolare INL n. 1 del 23 febbraio 2026 sulla programmazione dei controlli ispettivi 2026 e applicazione del D.L. 159/2025 convertito.
- Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro 2026 ("Visione Zero"), adottato con DM n. 20 del 12 febbraio 2026, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Le risposte alle domande più frequenti
Da quando è obbligatorio adeguarsi al nuovo Accordo Stato-Regioni 2025?
L'Accordo è stato approvato il 17 aprile 2025 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025. È previsto un periodo transitorio di 12 mesi: dal 24 maggio 2026 tutte le nuove disposizioni diventano pienamente obbligatorie per enti di formazione, datori di lavoro e provider di corsi sulla sicurezza.
Cosa prevede l'articolo 7 sulla verifica finale dell'apprendimento?
L'Art. 7 rende obbligatoria la verifica finale in tutti i corsi: 30 domande nei corsi iniziali, 10 nei corsi di aggiornamento, multiple choice con almeno 3 alternative, soglia di superamento del 70% di risposte corrette. In alternativa al test scritto sono ammessi colloquio orale, simulazione o prova pratica.
Quante ore deve fare ora un datore di lavoro per la formazione sicurezza?
Il nuovo Accordo introduce per la prima volta l'obbligo formativo per tutti i datori di lavoro: 16 ore di corso base, più un modulo cantieri di 6 ore aggiuntive per chi opera come impresa affidataria nei cantieri temporanei o mobili.
Cosa cambia per i preposti?
Il corso base per preposti passa da 8 a 12 ore con contenuti rafforzati su obblighi normativi, gestione degli appalti, comunicazione, sorveglianza e valutazione del rischio. L'aggiornamento diventa biennale (in precedenza era quinquennale), con una durata minima di 6 ore.
Per quanti anni vanno conservati i verbali di verifica?
Il fascicolo formativo va conservato per almeno 10 anni su supporto cartaceo o elettronico. Deve includere il documento progettuale, il registro presenze, il test finale con esito della verifica di apprendimento e il verbale firmato.
Cosa significa 'verifica di efficacia formativa' e perché è importante nel 2026?
La verifica di efficacia consiste nel valutare se la formazione ha prodotto un cambiamento concreto nei comportamenti del lavoratore, non solo se è stata erogata. Modalità tipiche: questionari valutativi, analisi degli infortuni, check-list sul campo, verifiche somministrate a 6-12 mesi dal corso. La Circolare INL 1/2026 e il D.L. 159/2025 ne hanno fatto un punto centrale dei controlli.