Formazione del datore di lavoro: 16 ore obbligatorie dal 2026 (Accordo Stato-Regioni 2025)
L'Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 introduce per la prima volta l'obbligo formativo per tutti i datori di lavoro: 16 ore di corso base più un modulo cantieri di 6 ore aggiuntive. Cosa cambia, come si applica, scadenza 24 maggio 2026.
L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 chiude un vuoto storico: per la prima volta tutti i datori di lavoro hanno un percorso formativo obbligatorio strutturato — 16 ore di corso base più 6 ore di modulo cantieri per le imprese affidatarie. Prima l'obbligo esisteva solo per i datori che ricoprivano direttamente il ruolo di RSPP. Dal 24 maggio 2026 ogni datore non formato è in violazione del D.Lgs. 81/2008. Questa guida copre durata, contenuti, modulo cantieri, modalità eLearning, sanzioni e checklist; il quadro normativo ampio è nella guida completa all'Accordo Stato-Regioni 2025.
Cosa prevede esattamente l'Accordo 2025 sulla formazione del datore di lavoro?
L'Accordo introduce un corso base obbligatorio di 16 ore per tutti i datori di lavoro, più 6 ore aggiuntive per chi è impresa affidataria nei cantieri.
Prima del 17 aprile 2025 il datore di lavoro non aveva un percorso formativo trasversale obbligatorio. Solo chi ricopriva direttamente il ruolo di RSPP datore di lavoro (DLSPP) seguiva un percorso strutturato secondo il DM 6 marzo 2013 (16/32/48 ore in base al rischio). Per gli altri datori — quelli con RSPP esterno — l'obbligo formativo era inesistente o limitato all'informazione generica.
L'Accordo 2025 colma il vuoto. Ogni datore di lavoro, indipendentemente dal ruolo di RSPP, deve fare le 16 ore di corso base. Il datore è la figura penalmente responsabile della prevenzione (artt. 18 e 28 del D.Lgs. 81/2008): la responsabilità non si delega, e nemmeno la conoscenza minima per esercitarla.
Le 16 ore valgono per tutti, dalla micro-impresa con due dipendenti alla società per azioni con 500: l'Accordo non distingue per dimensione aziendale perché la responsabilità penale è la stessa. Si aggiungono 6 ore di modulo cantieri per i datori delle imprese affidatarie.
Quali sono i contenuti delle 16 ore di formazione del datore di lavoro?
Il corso base copre quadro normativo, organizzazione della prevenzione, valutazione dei rischi, rapporti con i lavoratori, gestione delle emergenze, vigilanza e responsabilità penale.
Le 16 ore si articolano tipicamente in sei macroaree, con un'allocazione coerente con la responsabilità del datore. Il quadro giuridico generale (4 ore) copre D.Lgs. 81/2008, Accordo 2025, responsabilità penali e civili, sistema sanzionatorio. Il sistema della prevenzione (3 ore) descrive DVR, sorveglianza sanitaria, ruolo di medico competente, RSPP, RLS. La valutazione dei rischi specifici (3 ore) entra nel metodo: identificazione fattori, scoring di rischio, soggetti vulnerabili.
I rapporti con i lavoratori e con i loro rappresentanti (2 ore) trattano consultazione, informazione, partecipazione, gestione del RLS. Emergenze e procedure di esodo (2 ore) coprono piano di emergenza, addetti, esercitazioni. Comunicazione, formazione e vigilanza (2 ore) chiudono su come il datore organizza la formazione dei lavoratori e applica l'obbligo di sorveglianza ex art. 18 del D.Lgs. 81/2008.
| Modulo | Ore | Argomenti principali |
|---|---|---|
| Quadro giuridico generale | 4 | D.Lgs. 81/2008, Accordo 2025, responsabilità penale, sanzioni |
| Sistema della prevenzione | 3 | DVR, sorveglianza sanitaria, ruolo RSPP/medico competente/RLS |
| Valutazione dei rischi specifici | 3 | Metodologia, scoring, soggetti vulnerabili |
| Rapporti con lavoratori e RLS | 2 | Consultazione, informazione, partecipazione |
| Emergenze ed esodo | 2 | Piano emergenze, addetti, esercitazioni |
| Comunicazione, formazione, vigilanza | 2 | Obbligo formare lavoratori, vigilanza ex art. 18 |
Per un datore di lavoro di un'azienda di trasformazione alimentare di medie dimensioni (50-100 dipendenti) il modulo "Valutazione dei rischi specifici" si concentra tipicamente su rischio biologico, chimico (detergenti, sanificanti), meccanico (macchinari di linea), ergonomico (movimenti ripetitivi). Buona prassi è dedicare almeno 90 minuti a una simulazione su un rischio reale del settore.
Cosa è il modulo cantieri aggiuntivo di 6 ore e a chi si applica?
Il modulo cantieri da 6 ore è obbligatorio per i datori di lavoro di imprese affidatarie nei cantieri temporanei o mobili, oltre alle 16 ore base.
L'impresa affidataria è quella che riceve l'incarico dei lavori dal committente in un cantiere edile (D.Lgs. 81/2008, Titolo IV). Per il datore di lavoro di un'impresa affidataria, le 16 ore base sono insufficienti: serve un modulo dedicato che entri nel merito di PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), POS (Piano Operativo di Sicurezza), gestione delle interferenze, rapporti con CSE (Coordinatore per l'Esecuzione), gestione subappaltatori.
Il modulo è propedeutico a operare come affidatario. Senza il modulo cantieri completato, dal 24 maggio 2026 il datore di lavoro non può legittimamente firmare contratti come affidataria: è un vincolo che impatta la capacità contrattuale dell'azienda, non solo l'adempimento documentale.
Il D.L. 159/2025 convertito in Legge 198/2025 ha aggiunto un tassello operativo: il badge di cantiere con codice unico anticontraffazione, obbligatorio per l'accesso ai cantieri temporanei o mobili. La formazione del datore affidatario deve includere la gestione del badge: emissione, verifica in cantiere, revoca a lavoratori non più formati o non in regola.
Le 16 ore possono essere erogate completamente in eLearning?
Una parte delle 16 ore può essere in eLearning asincrono, ma una quota minima va in aula fisica o videoconferenza sincrona, secondo le regole tecniche dell'Accordo.
L'Accordo 2025 ammette l'eLearning ma con tre requisiti tecnici stringenti: autenticazione robusta del lavoratore (no condivisione credenziali), tracciabilità completa del percorso (tempo per modulo, interazioni, risposte intermedie), verifica finale strutturata conforme all'Articolo 7 (vedi guida Art. 7).
La differenza pratica tra eLearning asincrono e videoconferenza sincrona conta. L'asincrono permette al datore di seguire quando vuole; la sincrona richiede orario fisso con formatore presente. La quota sincrona garantisce interazione reale, domande contestuali al settore aziendale, verifica della comprensione in tempo reale.
Per il modulo cantieri di 6 ore l'aula o videoconferenza sincrona è raccomandata: casi pratici, analisi di PSC reali, simulazioni di gestione delle interferenze perdono efficacia in pure eLearning asincrono. Saperia gestisce nativamente eLearning asincrono con verifica conforme all'Articolo 7 e tracciatura di autenticazione, tempo e interazione, integrandosi con l'LMS aziendale per la registrazione dell'evento sincrono.
Quali sono le sanzioni per il datore di lavoro non formato?
Le sanzioni per violazione dell'obbligo formativo vanno dall'arresto da 2 a 4 mesi all'ammenda da 1.474 a 6.388 euro, ex articolo 55 del DLgs 81/2008.
L'articolo 55 del D.Lgs. 81/2008 prescrive sanzioni penali per il datore che non rispetta gli obblighi formativi previsti dall'art. 37. Due scenari: datore non formato del tutto, o datore formato con documentazione incompleta o non conforme ai requisiti dell'Accordo 2025 (verifica finale non strutturata, fascicolo incompleto, verbale mancante).
La sanzione si applica al datore di lavoro persona fisica: titolare di micro-impresa, amministratore delegato, presidente di CdA con delega valida sulla sicurezza. Non si applica all'azienda come entità giuridica. Nelle società di capitali, in assenza di delega valida la responsabilità penale ricade sul CdA per intero.
Il rischio sanzionatorio nel 2026 è concreto. Il D.L. 159/2025 convertito in Legge 198/2025 ha autorizzato 300 nuovi ispettori INL per il rafforzamento della vigilanza, e la Circolare INL n. 1 del 23 febbraio 2026 ha orientato i controlli verso la verifica sostanziale: all'ispettore interessa che il datore conosca davvero le procedure di prevenzione, non solo che abbia l'attestato. Un colloquio in ispezione con risposte incoerenti rispetto alla formazione documentata configura violazione.
Cosa deve fare un datore di lavoro entro il 24 maggio 2026?
Entro il 24 maggio 2026 ogni datore di lavoro deve completare le 16 ore base, e — se impresa affidataria — anche le 6 ore di modulo cantieri.
L'allineamento richiede cinque azioni. Verificare la natura dell'azienda: opera come impresa affidataria in cantieri o no? Da questo dipende se servono 16 ore o 22. Selezionare un ente di formazione accreditato secondo i criteri del DM 6 marzo 2013 (l'ulteriore Accordo Stato-Regioni previsto dal D.L. 159/2025 entro 90 giorni definirà i criteri aggiornati di accreditamento).
Programmare l'erogazione nel primo trimestre 2026 per arrivare alle 16 ore complete entro maggio: a ridosso della scadenza il rischio di slittamenti è alto. Archiviare il fascicolo decennale (documento progettuale, registro presenze, esito della verifica finale, verbale, attestato) e programmare l'aggiornamento quinquennale di 6 ore.
Per gruppi societari con più stabilimenti la pianificazione si complica: il datore di lavoro è ogni amministratore delegato o presidente con delega valida in ogni società. Saperia traccia per ogni datore la data di prima formazione, le scadenze di aggiornamento e l'evidenza della verifica finale, consolidando il fascicolo decennale in un archivio integrato con l'LMS dell'ente formatore.
Operativamente, cosa fare adesso
L'azione minima per il datore non ancora formato è programmare il corso 16 ore entro le prossime 8-10 settimane, scegliendo un ente accreditato e una modalità coerente con il proprio ruolo: eLearning asincrono per la maggior parte, sincrona per la quota minima richiesta, in presenza per il modulo cantieri se l'azienda è affidataria.
Il quadro normativo ampio si trova nella guida completa Accordo Stato-Regioni 2025; i dettagli sulla verifica finale che si applica anche a questo corso sono nella guida Articolo 7 verifica di apprendimento. Per vedere come il corso 16 ore può essere gestito con verifica conforme all'Articolo 7, archivio digitale decennale e tracking delle scadenze, è disponibile una dimostrazione di 15 minuti.
Riferimenti normativi
L'obbligo formativo del datore è introdotto dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025. Si interseca con il D.Lgs. 81/2008: artt. 18 e 28 (obblighi del datore), art. 37 (formazione), art. 55 (sanzioni); il modulo cantieri di 6 ore fa riferimento al Titolo IV. Per i datori che ricoprono anche il ruolo di RSPP DLSPP restano le durate del DM 6 marzo 2013. Il D.L. 159/2025 convertito in Legge 198/2025 ha introdotto il badge di cantiere e il rafforzamento ispettivo INL; la Circolare INL n. 1 del 23 febbraio 2026 ha chiarito le modalità di verifica nei controlli 2026.
Le risposte alle domande più frequenti
Quante ore di formazione deve fare un datore di lavoro nel 2026?
16 ore di corso base obbligatorio, introdotte dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Per chi opera come impresa affidataria nei cantieri temporanei o mobili si aggiungono 6 ore di modulo cantieri, per un totale di 22 ore. L'obbligo decorre dal 24 maggio 2026.
Il datore di lavoro era già tenuto a fare formazione prima del 2025?
Solo se ricopriva direttamente il ruolo di RSPP datore di lavoro (DLSPP), nel qual caso doveva seguire il percorso del DM 6 marzo 2013. Negli altri casi non aveva un percorso formativo obbligatorio strutturato sulla sicurezza generale. L'Accordo 2025 estende l'obbligo a tutti i datori, indipendentemente dal ruolo di RSPP.
Le 16 ore sono uguali per tutti i settori o variano per rischio?
Le 16 ore sono il corso base trasversale a tutti i settori. Per i datori di lavoro che ricoprono anche il ruolo di RSPP DLSPP restano in vigore le durate del DM 6 marzo 2013 differenziate per rischio (16/32/48 ore). I due percorsi possono essere parzialmente cumulabili sui contenuti comuni.
Chi è considerato 'impresa affidataria' nei cantieri ai fini del modulo aggiuntivo?
L'impresa affidataria è quella che riceve l'incarico dei lavori dal committente nei cantieri temporanei o mobili (D.Lgs. 81/2008, Titolo IV). Il datore di lavoro di un'impresa affidataria deve fare le 16 ore base più 6 ore di modulo cantieri specifico, per un totale di 22 ore.
Le 16 ore valgono anche per il datore di lavoro di una micro-impresa?
Sì. L'Accordo 2025 non distingue per dimensione aziendale. Un datore di lavoro di una micro-impresa con due dipendenti deve fare le 16 ore esattamente come quello di un'azienda con 500 dipendenti. La logica del legislatore è che la responsabilità penale è la stessa indipendentemente dalla scala.
Le 16 ore possono essere erogate in eLearning?
La maggior parte può essere erogata in modalità eLearning, ma una quota minima va svolta in aula o in videoconferenza sincrona, secondo le regole tecniche dell'Accordo 2025. Per il modulo cantieri di 6 ore aggiuntive è raccomandata l'erogazione mista con almeno una giornata in presenza per la parte operativa.