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HSE, RSPP e ruoli · Approfondimento · Aggiornato il 2026-05-21

Responsabilità della sicurezza sul lavoro: chi fa cosa tra datore, dirigente, preposto e RSPP

Chi è responsabile della sicurezza sul lavoro in azienda? La mappa delle responsabilità penali e formative di datore di lavoro, dirigente, preposto e RSPP secondo il D.Lgs. 81/2008: cosa è delegabile e cosa no, di cosa risponde ciascuna figura, come la formazione documenta la catena di responsabilità.

Saperia — Redazione · Team editorialePubblicato il 2026-05-218 min di lettura

"Chi è il responsabile della sicurezza?" è la domanda che genera più confusione in azienda, e la risposta sbagliata più comune è "l'RSPP". Non è così. Il D.Lgs. 81/2008 non concentra la responsabilità in una figura, la distribuisce tra datore di lavoro, dirigente e preposto secondo un principio preciso — chi ha il potere di decidere e di spendere risponde — e assegna all'RSPP un ruolo tecnico senza responsabilità decisionale. Capire questa mappa è essenziale per sapere chi rischia cosa, e per documentare la formazione in modo che regga in un'aula di tribunale. Questa guida la ricostruisce figura per figura. Per il quadro normativo è disponibile la guida completa all'Accordo Stato-Regioni 2025; per le figure tecniche, la guida HSE manager e RSPP.

Chi sono le figure responsabili della sicurezza in azienda?

Quattro figure principali: datore di lavoro, dirigente, preposto e RSPP. Le prime tre hanno responsabilità penale diretta secondo il D.Lgs. 81/2008; l'RSPP ha un ruolo tecnico-consultivo senza potere decisionale di spesa.

Il criterio che le distingue è il potere effettivo. Il datore di lavoro ha il potere di organizzazione e di spesa più ampio, e risponde di conseguenza. Il dirigente attua le direttive del datore organizzando l'attività e vigilando, nei limiti dei poteri che ha ricevuto. Il preposto sta sul campo e sovrintende al lavoro concreto. L'RSPP, invece, non comanda e non spende: consiglia.

Questa è la ragione per cui la responsabilità penale segue le prime tre figure e non l'RSPP. La sicurezza, nel sistema italiano, è una questione di posizione di garanzia: risponde chi aveva il potere di evitare l'evento e non l'ha esercitato. L'RSPP, privo di quel potere, esce dalla catena della responsabilità penale diretta salvo casi specifici di colpa professionale.

Di cosa risponde il datore di lavoro?

Il datore di lavoro risponde della valutazione dei rischi (art. 28), della nomina delle figure della prevenzione e della formazione dei lavoratori (art. 37). È il titolare della posizione di garanzia: la responsabilità penale di base non è delegabile.

Il datore è il vertice della piramide della prevenzione. Su di lui gravano gli obblighi fondamentali: redigere e tenere aggiornato il documento di valutazione dei rischi, nominare l'RSPP e il medico competente, garantire che ogni lavoratore riceva una formazione adeguata ai rischi della propria mansione, fornire i DPI, organizzare la gestione delle emergenze. È la figura che la magistratura cerca per prima dopo un infortunio grave.

Due obblighi, in particolare, la legge li blinda come indelegabili: la valutazione dei rischi e la nomina dell'RSPP. Il datore può organizzare l'azienda come vuole, ma queste due cose deve farle lui. È il nucleo non trasferibile della sua posizione di garanzia: anche con la delega più ampia e ben scritta, di questi due obblighi risponde sempre il datore.

Cosa può delegare il datore di lavoro e cosa no?

Il datore può delegare per iscritto specifiche funzioni a un dirigente con autonomia di spesa, ma due obblighi restano sempre suoi: la valutazione dei rischi e la nomina dell'RSPP. La delega non elimina l'obbligo di vigilare sul delegato.

La delega di funzioni è disciplinata dall'art. 16 del D.Lgs. 81/2008 e ha requisiti rigorosi: deve essere scritta, con data certa, conferita a un soggetto con i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti, e accompagnata da autonomia di spesa adeguata. Una delega che non dia al delegato i mezzi economici per intervenire è inefficace: non si può rispondere di ciò che non si aveva il potere di cambiare.

Obbligo del datoreDelegabileRiferimento
Valutazione dei rischi (DVR)No, maiArt. 17 e 28
Nomina dell'RSPPNo, maiArt. 17
Formazione dei lavoratoriSì, a dirigente con poteriArt. 16 e 37
Fornitura e gestione DPISì, a dirigente con poteriArt. 16 e 18
Vigilanza sull'esercizio della delegaNo, resta sul datoreArt. 16 comma 3

L'ultimo punto della tabella è quello che molti datori ignorano: anche delegando, il datore conserva l'obbligo di vigilare che il delegato eserciti correttamente la funzione. La delega sposta la responsabilità operativa, non azzera quella del delegante. Saperia documenta la formazione differenziata per ruolo — datore, dirigente delegato, preposto — così la catena di deleghe è accompagnata da evidenza formativa coerente.

Qual è la responsabilità del preposto?

Il preposto sovrintende e vigila sull'osservanza delle procedure (art. 19), interviene sulle deficienze e ne segnala la persistenza. Risponde penalmente del proprio difetto di vigilanza, anche senza delega scritta, per il solo fatto di esercitare funzioni di sovrintendenza.

Il preposto è la figura più esposta sul campo e, paradossalmente, quella meno consapevole del proprio rischio. La sua responsabilità non nasce da una nomina formale: nasce dai fatti. Chiunque, di fatto, sovrintenda al lavoro di altri — il caposquadra, il capoturno, il responsabile di reparto — è preposto ai sensi dell'art. 19, anche se nessuno lo ha mai chiamato così per iscritto. È il principio di effettività: conta cosa fai, non l'etichetta.

I suoi obblighi sono concreti e quotidiani: vigilare che i lavoratori usino i DPI e rispettino le procedure, intervenire quando vede una deficienza, e — se non può risolverla da solo — segnalarla al livello superiore. Il difetto di vigilanza è la sua area di responsabilità penale tipica: se un lavoratore si infortuna facendo qualcosa che il preposto avrebbe dovuto e potuto fermare, il preposto risponde. È la ragione per cui la sua formazione, dopo l'Accordo 2025, è stata rafforzata.

Che ruolo ha l'RSPP e di cosa NON risponde?

L'RSPP individua i rischi, collabora alla valutazione e propone le misure, ma non ha potere decisionale né di spesa: è un consulente tecnico del datore. Non risponde penalmente degli infortuni salvo casi di colpa professionale grave e dimostrabile.

L'RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, art. 32) è il tecnico della prevenzione: individua i fattori di rischio, collabora alla redazione del DVR, propone i programmi di formazione e le misure di protezione, partecipa alla riunione periodica. Ma tutto ciò che propone deve essere deciso e finanziato dal datore. L'RSPP non ha il potere di imporre nulla: consiglia un soggetto che decide.

Per questo l'RSPP, di norma, non è nella catena della responsabilità penale per gli infortuni: non avendo potere di garanzia, non risponde di non aver evitato un evento che non aveva il potere di evitare. L'eccezione è la colpa professionale grave: se l'RSPP fornisce una consulenza palesemente errata — una valutazione del rischio che ignora un pericolo evidente — e quell'errore contribuisce causalmente all'infortunio, allora può rispondere. È una responsabilità da professionista, non da garante.

Come la formazione documenta la catena di responsabilità?

Ogni figura deve avere una formazione adeguata al proprio ruolo, documentata nel fascicolo decennale: è la prova che il datore ha adempiuto all'obbligo di formare, e che ciascuno è stato messo in condizione di esercitare la propria responsabilità.

La formazione non è solo un obbligo a sé: è l'evidenza che chiude la catena di responsabilità. Quando un infortunio finisce in tribunale, una delle prime domande è se ciascuna figura fosse stata formata adeguatamente al proprio ruolo. Un preposto non formato sulla vigilanza, un dirigente delegato senza formazione sulle funzioni delegate, indeboliscono la posizione dell'azienda: la mancata formazione si traduce in responsabilità aggravata del datore che non ha messo le persone in condizione di agire.

Un esempio chiarisce. In un'azienda di 100 dipendenti con datore di lavoro, un dirigente delegato, tre preposti e un RSPP esterno, dopo un infortunio la magistratura ricostruisce chi sapeva e chi poteva: il fascicolo formativo di ciascuna figura, con verifica finale superata e — dove dovuto — verifica di efficacia, dimostra che ognuno era formato al proprio ruolo. Saperia genera il fascicolo per ogni figura e i rapporti che dimostrano l'adempimento dell'obbligo formativo. Il ruolo delle figure tecniche della prevenzione nel quadro 2026 è approfondito nella guida HSE manager e RSPP; per vedere come si struttura la formazione per ruolo è disponibile una dimostrazione di 15 minuti.

Riferimenti normativi

La distribuzione delle responsabilità è disciplinata dal D.Lgs. 81/2008: art. 16 (delega di funzioni), art. 17 (obblighi non delegabili del datore), art. 18 (obblighi del datore e del dirigente), art. 19 (obblighi del preposto), art. 28 (valutazione dei rischi), art. 32 (RSPP), art. 37 (formazione). L'obbligo di verifica finale strutturata della formazione di ciascuna figura deriva dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR, Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025). Il rafforzamento dei controlli sulla competenza effettiva è nella Circolare INL n. 1 del 23 febbraio 2026, in attuazione del D.L. 159/2025 convertito in Legge 198/2025.

Domande frequenti

Le risposte alle domande più frequenti

Chi è il responsabile della sicurezza sul lavoro in azienda?

Non c'è un unico responsabile: il D.Lgs. 81/2008 distribuisce la responsabilità tra datore di lavoro, dirigente e preposto, ciascuno con obblighi e responsabilità penali propri. L'RSPP è un consulente tecnico senza potere decisionale. Il titolare principale della posizione di garanzia resta il datore di lavoro.

Di cosa risponde penalmente il datore di lavoro?

Il datore di lavoro risponde della valutazione dei rischi (art. 28), della nomina dell'RSPP e delle figure della prevenzione, e della formazione dei lavoratori (art. 37). È il titolare della posizione di garanzia e due obblighi — valutazione dei rischi e nomina dell'RSPP — non sono mai delegabili.

Cosa può delegare il datore di lavoro?

Può delegare per iscritto a un dirigente specifiche funzioni, purché il delegato abbia competenza e autonomia di spesa adeguate (art. 16). Restano sempre in capo al datore la valutazione dei rischi, la nomina dell'RSPP e l'obbligo di vigilare sul corretto esercizio della delega.

Qual è la responsabilità del preposto?

Il preposto sovrintende e vigila sull'osservanza delle procedure di sicurezza (art. 19), interviene sulle deficienze e ne segnala la persistenza. Risponde penalmente del proprio difetto di vigilanza anche senza delega scritta, per il solo fatto di esercitare di fatto funzioni di sovrintendenza.

L'RSPP risponde penalmente degli infortuni?

Di norma no. L'RSPP individua i rischi, collabora alla valutazione e propone le misure, ma non ha potere decisionale né di spesa. Risponde solo in caso di colpa professionale grave e dimostrabile, per esempio una valutazione del rischio palesemente errata che ha contribuito all'infortunio.

Come la formazione documenta la catena di responsabilità?

Ogni figura deve avere una formazione adeguata al proprio ruolo, documentata nel fascicolo decennale. È la prova che il datore ha adempiuto all'obbligo formativo dell'art. 37 e che ciascuno è stato messo in condizione di esercitare la propria responsabilità in modo consapevole.

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